martedì 18 gennaio 2011

Credito d'imposta per NUOVI investimenti in Sicilia l.r.11/2009

invio dell'istanza

Decreto assessoriale n. 485 del 09 settembre 2011 
Decreto assessoriale n. 193 del 18 maggio 2011 che differisce ULTERIORMENTE i termini per la presentazione delle istanze

Differimento termini previsti dal D.A. n.91 del 1 marzo 2011 per la presentazione delle istanze per accedere alle agevolazioni di cui alla l.r. n. 11/2009.

Legge Regionale

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI E PER LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE IMPRESE (Mod. ICIS)

ISTRUZIONI

Circolare

  1. Click time per l’anno 2011: ore 10.00 del 03 novembre 2011, esclusivamente tramite canale telematico Entratel.
  2. Criterio di selezione: ordine cronologico di presentazione istanza.
  3. Durata dell'agevolazione: 2010-2013.
  4. Settori ammessi all'agevolazione: attività estrattive, attività manifatturiere, turismo, servizi, trasformazione dei prodotti agricoli, trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
  5. Strumento agevolativo prescelto: credito d’imposta.
  6. Misura massima delle agevolazioni: fino al 42,50% dei costi ammissibili per le  PMI che svolgono la propria attività nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli e che sono ubicate in zone agricole svantaggiate. In tutte le altre ipotesi, la percentuale del credito d’imposta giunge ad un massimo del 48% per le PMI e del 24% per le imprese di grandi dimensioni.
  7. Importo agevolabile variabile in funzione della dimensione delle imprese: non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 500.000 per le imprese con meno di 10 lavoratori o un fatturato non superiore a 2 milioni di euro, anche artigiane; non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 1.000.000 per le imprese con un numero di lavoratori compreso tra 10 e 49 o un fatturato maggiore di 2 e non superiore a 10 milioni; non inferiore a euro 500.000 e non superiore a euro 4.000.000 per le imprese con un numero di lavoratori da 50 in su o un fatturato maggiore di 10 milioni; non inferiore a euro 100.000 e non superiore a euro 4.000.000 per le imprese del settore del turismo; non superiore a euro otto milioni per gli investimenti effettuati, ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge regionale, dalle PMI derivanti da concentrazione di imprese esistenti.
  8. Dotazione finanziaria disponibile per il 2010: 120 milioni di euro, di cui il 50% per le imprese manifatturiere, il 20% per quelle ubicate in zone agricole svantaggiate e la quota residua per tutte le altre imprese in graduatoria.
  9. Progetti d'investimento ammessi: un investimento in attivi materiali e immateriali nuovi, acquisiti in proprietà, compresi quelli acquisiti mediante contratto di locazione finanzia, riguardante o la creazione di un nuovo stabilimento o l’ampliamento di uno stabilimento esistente o la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi oppure un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Per gli investimenti in terreni e in immobili in generale la legge introduce il limite massimo agevolabile del 25% del costo complessivo del progetto di investimento iniziale proposto dal richiedente. No costi di pubblicità e ricerca nè avviamento.
  10. Condizione di accesso al credito di imposta: l’avvio dell’investimento deve essere successivo all’accoglimento dell’istanza.
  11. Momento in cui si realizza l’investimento: criteri stabiliti nell’art. 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 917/86). Le spese di acquisto dei beni mobili si considerano, pertanto, sostenute alla data della consegna o della spedizione, mentre per i beni immobili, si prende in considerazione il momento della stipulazione dell’atto, ovvero, se diversa o successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento rilevano ai fini della determinazione dell’investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate. È consigliabile che il contribuente si munisca di una prova certa dell’inizio dell’effettuazione dell’investimento e che la conservi.
  12. Massimali di utilizzo del credito, entro i limiti dell’importo maturato in ragione degli investimenti realizzati: 30% nell’anno di presentazione dell’istanza, 70% nell’anno successivo e 100% nel terzo anno. La parte di credito eventualmente eccedente tali massimali, potrà essere utilizzata soltanto entro il secondo anno successivo a quello di accoglimento dell’istanza (cioè il terzo anno), pena la decadenza dall'intera agevolazione. Soltanto in caso di incapienza viene consentito l’utilizzo del credito negli anni successivi al secondo dall’accoglimento dell’istanza, fino al 31 dicembre 2015.
  13. Cause di decadenza dall’agevolazione: non entrata in funzione dei beni oggetto del beneficio, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. Se poi gli stessi beni vengono dismessi, ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’impresa o destinati a strutture diverse da quella originaria, entro il quinto periodo d’imposta, oppure, per le PMI, entro il terzo periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d’imposta viene rideterminato “escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”. La stessa sanzione si applica, nel caso di terreni o di fabbricati acquisiti con contratti di locazione finanziaria, ove la locazione non venga mantenuta per almeno cinque anni per le grandi imprese e tre anni per le PMI. Per i beni diversi da terreni e fabbricati, acquisiti in locazione finanziaria, ove non venga esercitato il diritto di riscatto, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni stessi. Ne consegue che i contratti privi di clausola di riscatto non consentono l’utilizzazione del credito d’imposta. Se gli investimenti pianificati nell’istanza vengono realizzati entro i due anni successivi a quello di accoglimento dell’istanza, ma in un momento diverso da quello ivi indicato, occorrerà rideterminare il credito d’imposta, escludendo dall’agevolazione i costi degli investimenti non realizzati nel periodo pianificato. Sul contribuente incombe l’onere di realizzare gli investimenti nell’anno di accoglimento dell’istanza e nei due anni solari successivi, anche qualora il periodo d’imposta non coincida con l’anno solare.

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