lunedì 26 settembre 2011

Modifica alla normativa sulla privacy in vigore dal 14 maggio 2011


3-bis.(1) Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.

(1) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.


Il Codice della privacy continua, quindi, ad applicarsi nei casi in cui:
- il titolare del trattamento o l’interessato è una persona fisica, non impresa;
- il trattamento, anche se viene fatto nell’ambito di rapporti B2B, persegue finalità diverse da quelle amministrativo-contabili (come nel caso di trattamenti che possono presentare particolari rischi per la privacy, come ad esempio il marketing diretto, i sondaggi e le ricerche di mercato).