sabato 3 marzo 2012

Chi può fallire in Italia?

L’art. 1 della legge fallimentare prevede che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
Non sono soggetti a fallimento, quindi, nemmeno i piccoli imprenditori esercenti un’attività commerciale in forma individuale o collettiva che pur superando la prevalenza di lavoro altrui sul proprio (condizione per essere artigiano):
  • hanno avuto, nei tre esercizi precedenti la dichiarazione di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale annuo non superiore ad euro trecentomila;
  • hanno realizzato, in qualunque modo risulti, negli ultimi tre esercizi o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila;
  • hanno un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila.
  • hanno un ammontare di debiti scaduti e non pagati di ammontare non inferiore a euro trentamila.
Quest'ultimo requisito è necessario in quanto, la sua mancanza, nonostante la presenza di un conclamato stato di insolvenza, evita l'emanazione della sentenza dichiarativa.
Nel terzo comma si precisa che "le lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento".

Nessun commento:

Posta un commento