lunedì 24 ottobre 2011

PAGAMENTO RICHIESTO AL CONTRIBUENTE PRIMA CHE UN GIUDICE DECIDA SULLA FONDATEZZA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DALL'1 OTTOBRE 2011

  1. Un terzo delle maggiori imposte accertate e degli interessi entro il termine per la proposizione del ricorso alla controparte.
  2. Termine per l'affidamento all'agente della riscossione: 31° giorno successivo a quando il pagamento doveva essere effettuato.
  3. L'affidamento comporta un aggravio delle somme dovute in misura pari al 9%.
  4. La legge prevede il blocco dell'esecuzione forzata per 180 giorni.
  5. Presentando l'istanza di sospensione dell'atto al giudice tributario, la Commissione ha sei mesi di tempo per accoglierla.
  6. In caso di accoglimento, l'esecuzione dell'atto è sospesa sino alla sentenza di primo grado.

lunedì 17 ottobre 2011

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

ASPETTANDO IL DECRETO MINISTERIALE...




Alle imprese che nei periodi d’imposta dal 2007 al 2013 acquistano beni strumentali nuovi da destinare alle strutture produttive situate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno d’Italia è riconosciuto un credito d’imposta rapportato ai costi sostenuti.

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n.110 del 13-5-2011 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).


                             Art. 2-bis 
 
     (((Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno) 
 
  1. In coerenza con la decisione assunta nel  "Patto  Europlus"  del
24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud  approvato  dal  Consiglio
dei Ministri il 26 novembre 2010,  che  si  prefigge  in  particolare
l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta  gli
interventi rivolti ad aiutare le imprese a  superare  le  strozzature
alla loro crescita, il credito d'imposta per gli  investimenti  nelle
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1,  commi  da  271  a  279,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  e'
rifinanziato con fondi strutturali europei. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti
di  finanziamento  per  ciascuna  regione  interessata,   la   durata
dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie  a
garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure
dei fondi strutturali europei, in  particolare  quelle  previste  dal
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  e
con la  cornice  programmatica  definita  con  il  Quadro  strategico
nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti  entro
i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia  delle  entrate,
con proprio provvedimento, individua le  modalita'  per  l'attuazione
della presente clausola. 
  3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella  loro
spesa, le risorse necessarie  all'attuazione  del  presente  articolo
sono  individuate,
previo  consenso   della   Commissione   europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo  di  sviluppo
regionale  (FESR)  e  del  cofinanziamento  nazionale  destinate   ai
territori delle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. 
  4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per  ciascuno
degli anni in cui il credito  d'imposta  e'  reso  operativo  con  il
decreto di cui al comma 2,  sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'
di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze.   A   tale   fine,   le
amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano  al  Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.
183, gli importi, dell'Unione europea  e  nazionali,  riconosciuti  a
titolo  di  credito  d'imposta  dall'Unione   europea,   da   versare
all'entrata del bilancio dello  Stato.  Ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  12,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente articolo. 
  5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia  e
delle finanze riferisce alle Camere, con  apposita  relazione,  sullo
stato di attuazione del presente articolo)).