lunedì 24 ottobre 2011

PAGAMENTO RICHIESTO AL CONTRIBUENTE PRIMA CHE UN GIUDICE DECIDA SULLA FONDATEZZA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DALL'1 OTTOBRE 2011

  1. Un terzo delle maggiori imposte accertate e degli interessi entro il termine per la proposizione del ricorso alla controparte.
  2. Termine per l'affidamento all'agente della riscossione: 31° giorno successivo a quando il pagamento doveva essere effettuato.
  3. L'affidamento comporta un aggravio delle somme dovute in misura pari al 9%.
  4. La legge prevede il blocco dell'esecuzione forzata per 180 giorni.
  5. Presentando l'istanza di sospensione dell'atto al giudice tributario, la Commissione ha sei mesi di tempo per accoglierla.
  6. In caso di accoglimento, l'esecuzione dell'atto è sospesa sino alla sentenza di primo grado.

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