3-bis.(1)
Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti
o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente
tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come
definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione
del presente codice.
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(1)
Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106.
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Il Codice della
privacy continua, quindi, ad applicarsi nei casi in cui:
- il titolare del trattamento o l’interessato è una persona fisica, non impresa;
- il trattamento, anche se viene fatto nell’ambito di rapporti B2B, persegue finalità diverse da quelle amministrativo-contabili (come nel caso di trattamenti che possono presentare particolari rischi per la privacy, come ad esempio il marketing diretto, i sondaggi e le ricerche di mercato).
- il titolare del trattamento o l’interessato è una persona fisica, non impresa;
- il trattamento, anche se viene fatto nell’ambito di rapporti B2B, persegue finalità diverse da quelle amministrativo-contabili (come nel caso di trattamenti che possono presentare particolari rischi per la privacy, come ad esempio il marketing diretto, i sondaggi e le ricerche di mercato).
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