ASPETTANDO IL DECRETO MINISTERIALE...
Alle imprese che nei periodi d’imposta dal 2007 al 2013 acquistano beni strumentali nuovi da destinare alle strutture produttive situate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno d’Italia è riconosciuto un credito d’imposta rapportato ai costi sostenuti.
Alle imprese che nei periodi d’imposta dal 2007 al 2013 acquistano beni strumentali nuovi da destinare alle strutture produttive situate nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno d’Italia è riconosciuto un credito d’imposta rapportato ai costi sostenuti.
DECRETO-LEGGE
13
maggio
2011, n. 70
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia.
(11G0113)
(GU n.110 del 13-5-2011
)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160).
Art. 2-bis
(((Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
1. In coerenza con la decisione assunta nel "Patto Europlus" del
24-25 marzo 2011 e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio
dei Ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare
l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli
interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature
alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle
aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e'
rifinanziato con fondi strutturali europei.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti
di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata
dell'agevolazione nonche' le disposizioni di attuazione necessarie a
garantire la coerenza dello strumento con le priorita' e le procedure
dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e
con la cornice programmatica definita con il Quadro strategico
nazionale 2007-2013. I crediti d'imposta possono essere fruiti entro
i limiti delle disponibilita' previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate,
con proprio provvedimento, individua le modalita' per l'attuazione
della presente clausola.
3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro
spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo
sono individuate,
previo consenso della Commissione europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai
territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno
degli anni in cui il credito d'imposta e' reso operativo con il
decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita'
di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le
amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a
titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17,
comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente articolo.
5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo
stato di attuazione del presente articolo)).
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