3-bis.(1)
Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti
o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente
tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come
definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione
del presente codice.
(1)
Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106.
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Il Codice della
privacy continua, quindi, ad applicarsi nei casi in cui:
- il titolare del trattamento o l’interessato è una persona fisica, non impresa;
- il trattamento, anche se viene fatto nell’ambito di rapporti B2B, persegue finalità diverse da quelle amministrativo-contabili (come nel caso di trattamenti che possono presentare particolari rischi per la privacy, come ad esempio il marketing diretto, i sondaggi e le ricerche di mercato).
- il titolare del trattamento o l’interessato è una persona fisica, non impresa;
- il trattamento, anche se viene fatto nell’ambito di rapporti B2B, persegue finalità diverse da quelle amministrativo-contabili (come nel caso di trattamenti che possono presentare particolari rischi per la privacy, come ad esempio il marketing diretto, i sondaggi e le ricerche di mercato).
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