- Un terzo delle maggiori imposte accertate e degli interessi entro il termine per la proposizione del ricorso alla controparte.
- Termine per l'affidamento all'agente della riscossione: 31° giorno successivo a quando il pagamento doveva essere effettuato.
- L'affidamento comporta un aggravio delle somme dovute in misura pari al 9%.
- La legge prevede il blocco dell'esecuzione forzata per 180 giorni.
- Presentando l'istanza di sospensione dell'atto al giudice tributario, la Commissione ha sei mesi di tempo per accoglierla.
- In caso di accoglimento, l'esecuzione dell'atto è sospesa sino alla sentenza di primo grado.
lunedì 24 ottobre 2011
PAGAMENTO RICHIESTO AL CONTRIBUENTE PRIMA CHE UN GIUDICE DECIDA SULLA FONDATEZZA DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO EMESSO DALL'1 OTTOBRE 2011
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