Nelle cooperative sociali di tipo B si considerano persone svantaggiate
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
- gli ex degenti di istituti psichiatrici,
- i soggetti in trattamento psichiatrico,
- i tossicodipendenti,
- gli alcolisti,
- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari,
- i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.
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